GIUSTIZIA: DEPENALIZZAZIONI E SANZIONI PECUNIARIE PER REATI CHE NON PREVEDONO IL CARCERE. 13 NOVEMBRE 2015

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Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13.11.2015 ha approvato due schemi di decreto legislativo che riguardano norme in materia di depenalizzazione e norme che abrogano reati e introducono illeciti con sanzioni pecuniarie civili. 
Disposizioni in materia di depenalizzazione (decreto legislativo – esame preliminare)
L’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di assai lieve entità (nessuno dei quali prevedeva il carcere) in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione, assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia anche per deflazionare il sistema processuale penale. Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale a Firenze, e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.
Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
5) sicurezza pubblica; 
6) giochi d’azzardo e scommesse; 
7) armi ed esplosivi; 
8) elezioni;
9) finanziamento ai partiti; 
10) proprietà intellettuale e industriale.
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo – esame preliminare)
L’obiettivo della riforma è quello di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. 
Innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato davvero, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.
Si ritiene che la certezza di una sanzione pecuniaria civile di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale.
Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite. 
Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in drammatica espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.